Roma – Nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021, sono stati pubblicati quattro regolamenti delegati inerenti lo schema di certificazione biologico, che saranno applicabili dal giorno 1 gennaio 2022.
Come esaminato nel nostro precedente articolo “Biologico, nuovo Regolamento 2018/848: principali novità e differenze previste per i ruminanti” a cura del dr. Simonetti, il mondo della certificazione bio sta andando incontro ad un forte rinnovamento con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 del Regolamento 2021/848 e sue modifiche ed integrazioni. A proposito delle integrazioni, riteniamo importante evidenziare che in data odierna, nella Gazzetta Ufficiale, sono stati pubblicati quattro nuovi regolamenti, tre dei quali fanno riferimento al Reg. (UE) 2021/848 ed uno, il Regolamento Delegato 2021/2305, integra il Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali da effettuare sulla certificazione in oggetto.  Riportiamo di seguito le principali novità introdotte da ogni singolo documento, con la possibilità di approfondire consultando il testo completo.
Regolamento Delegato (UE) 2021/2304 della Commissione del 18 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione.
In particolare, in questo regolamento viene stabilito che per un operatore o un gruppo di operatori già in possesso di un certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, la pertinente autorità competente oppure, ove del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente, rilascia un certificato complementare attestante che l’operatore o il gruppo di operatori ha ottenuto prodotti biologici di origine animale senza l’uso di antibiotici, se tale certificato è necessario ai fini dell’esportazione di detti prodotti dall’Unione. Il modello del certificato complementare si trova allegato al regolamento.
Regolamento Delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione.

Tale regolamento stabilisce norme riguardanti:

  1. i casi e le condizioni in cui determinati prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell’Unione e che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l’ambiente, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri effettuati per verificare la conformità alle norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
  2. il luogo in cui devono essere effettuati i controlli ufficiali per i prodotti di cui alla lettera a) destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione;
  3. le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.

Regolamento Delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione.
Questo nuovo regolamento stabilisce norme relative: alla verifica nei paesi terzi delle partite di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione e al rilascio del certificato di ispezione; ai controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell’Unione da paesi terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; e alle azioni che le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dei paesi terzi devono adottare in caso di non conformità sospetta o accertata al regolamento (UE) 2018/848. Altra importante novità introdotta è l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, che continua tuttavia ad applicarsi ai fini della compilazione e della vidimazione dei certificati di ispezione in sospeso rilasciati prima del 1o gennaio 2022 e degli estratti dei certificati di ispezione in sospeso presentati dall’importatore prima del 1o gennaio 2022, nonché ai fini della dichiarazione del primo destinatario o del destinatario figurante nel certificato di ispezione o nell’estratto del certificato di ispezione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione.

Il presente regolamento stabilisce norme relative:

  1. alle dichiarazioni e alle comunicazioni degli importatori, degli operatori responsabili delle partite, dei primi destinatari e dei destinatari che importano prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione;
  2. e alla notifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri di non conformità sospette o accertate riscontrate nelle partite.

In particolare vengono date indicazioni specifiche in materia di:

  • notifica di arrivo preventiva;
  • dettagli relativi al certificato di ispezione e relativo estratto;
  • documenti contabili da presentare alle autorità competenti;
  • informazioni che deve contenere la descrizione dell’unità di produzione biologica o in conversione e delle attività;
  • notifica di sospetta o accertata non conformità;
  • disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo.