(da Federvini) – Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 luglio 2021 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione UE 2021/1165 recante autorizzazione di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
Più precisamente, l’allegato V, parte D, del richiamato regolamento riporta l’elenco dei prodotti e delle sostanze enologiche autorizzate per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici, così come indicato nel punto 2.2, della parte VI, dell’allegato II, del reg. UE n. 2018/848.
Per memoria, infatti, il reg. UE n. 2018/848 ha abrogato e sostituito il reg. CE n. 834/2007 in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici, vini inclusi: la parte VI dell’allegato II contiene la disciplina applicabile alla produzione di vini biologici. In particolare, ai sensi del punto 1.2 parte VI, dell’allegato II del reg. UE n. 2018/848 per la produzione dei vini biologici si applicano le disposizioni in materia di pratiche enologiche previste dal regolamento delegato UE n. 2019/934, fatte salve le restrizioni espressamente previste ai punti 3.2 e 3.3 e impiegando, come prescrive il punto 2.2, i prodotti e le sostanze enologiche autorizzate, definite dalla Commissione e riportate nel richiamato allegato V, parte D, del regolamento di esecuzione UE n. 2021/1165.
Poiché, fra le conseguenze della pandemia da Covid-19, l’applicazione del reg. UE n. 2018/848 è stata posticipata al 1° gennaio 2022, anche le disposizioni contenute nel richiamato regolamento di esecuzione si applicano a partire dalla medesima data: per questa ragione, fino al 31 dicembre 2021 sono valide le disposizioni in materia di prodotti e sostanze enologiche ammesse contenute nel reg. CE n. 889/2008, in particolare con riferimento all’allegato VIII bis.